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Regesto

Art. 50 cpv. 1 Cost.; art. 3, 65 e 89 Cost./GR; art. 82 lett. b, art. 89 cpv. 1, art. 95, 111 cpv. 1 LTF.
L'art. 32 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012, che prescrive che un cambiamento della lingua scolastica dal rumantsch grischun all'idioma o viceversa debba avvenire progressivamente di anno scolastico in anno scolastico, non viola l'autonomia comunale.
Se esiste una giurisdizione costituzionale cantonale, nel corso della procedura davanti al Tribunale federale (art. 82 lett. b LTF) può essere richiesto non solo l'annullamento della decisione di ultima istanza cantonale, ma anche quello dell'atto normativo cantonale sottoposto all'esame, e la qualità per ricorrere si determina secondo i principi della procedura di controllo astratto delle norme (consid. 1.2.2). Per quanto questa garanzia possa avere un effetto sulla loro situazione giuridica o di fatto, i privati possono invocare l'autonomia comunale (consid. 1.2.4). Una regolamentazione cantonale che accorda una via di ricorso per fare valere la violazione dell'autonomia comunale unicamente ai Comuni è contraria al diritto federale (consid. 5.1).
Potere d'esame del Tribunale federale nell'ambito di ricorsi con i quali viene fatta valere la violazione dell'autonomia comunale (consid. 5.3 e 5.4).
In materia di determinazione della lingua scolastica, i Comuni del Cantone dei Grigioni dispongono di una libertà di decisione relativamente importante e, di conseguenza, di autonomia (consid. 5.5). L'esclusione per via legislativa di un cambiamento di lingua per bambini già scolarizzati (consid. 5.6.1) si basa sulla disposizione costituzionale che relativizza l'autonomia comunale contenuta nell'art. 3 cpv. 3 Cost./GR, secondo la quale la lingua scolastica dev'essere decisa in cooperazione con il Cantone (consid. 5.6.2 e 5.6.3), e sulla riflessione pedagogica che i bambini non dovrebbero essere costretti a cambiare la lingua scolastica durante la scolarità (consid. 5.6.4-5.6.6). La regolamentazione, obiettivamente giustificata, non viola l'autonomia comunale (consid. 5.7).

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