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Regesto

Obbligo d'assistenza dei parenti; art. 328/329 CC.
1. In base agli art. 328 et 329 cpv. 3 CC in relazione con il § 299 della legge di procedura penale lucernese, anche il cantone è legittimato ad esigere il rimborso dai parenti del condannato delle spese da esso anticipate durante l'esecuzione di una pena e di una misura (consid. 2).
2. I genitori di un tossicomane maggiorenne, collocato, in virtù di una sentenza, in una casa di salute, sono tenuti ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 CC ad assumere, secondo i mezzi di cui dispongono, le spese d'esecuzione di tale misura, in quanto il condannato non sia in grado di farvi fronte (consid. 3).
Nel determinare un contributo alimentare può essere tenuto conto anche del reddito proveniente da un'attività accessoria e di quello proveniente dall'attività lucrativa della moglie, se tali attività sono state esercitate sinora con regolarità (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 328 cpv. 1 CC