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Regesto

Art. 9 e 37 LRD; fine dell'obbligo di comunicazione.
L'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 9 LRD perdura fintantoché i valori possono essere scoperti e confiscati. La fine di questo obbligo non coincide necessariamente con l'inoltro di una denuncia alle autorità penali o con l'apertura di un'inchiesta. Nel caso concreto, un terzo ha adito le autorità penali con una denuncia relativa a dei sospetti di riciclaggio di denaro. In questa denuncia non figuravano tutte le informazioni che avrebbero dovuto essere comunicate da un intermediario finanziario in virtù dell'art. 9 LRD. La ricezione di questa denuncia da parte delle autorità penali non poteva porre un termine all'obbligo di comunicazione dell'intermediario finanziario, dal momento che sussisteva ancora la possibilità di scoprire e di confiscare i valori litigiosi (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 9 LRD, Art. 9 e 37 LRD