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Regesto

1. Art. 312 CP.
L'aggiudicazione di lavori pubblici ad un imprenditore privato e il rifiuto di aggiudicarli ad altro che pure aveva partecipato al concorso, non costituiscono un atto d'imperio e non possono quindi dar luogo al reato disciplinato da questa disposizione (consid. 1).
2. Art. 314 CP.
Questa disposizione è applicabile soltanto ove il membro di un'autorità abbia intenzionalmente recato danno, mediante un negozio giuridico o gli effetti di quest'ultimo, agli interessi pubblici finanziari o ideali (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 312 CP, Art. 314 CP