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Regesto

Condizioni di esclusione definitiva dagli studi di medicina; esame professionale particolare per Svizzeri dell'estero e Svizzeri naturalizzati.
1. Conformità alla legge dell'art. 39 dell'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche (OGPM) e dell'art. 3 lett. d dell'ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell'estero e Svizzeri naturalizzati (consid. 3).
2. È ragionevole ammettere che un candidato, il quale non abbia superato per tre volte gli esami relativi alle conoscenze basilari della professione da lui scelta, non offra le garanzie necessarie per esercitarla. Non è quindi sproporzionato fissare a tre il numero delle occasioni a cui ha diritto il candidato prima di essere escluso definitivamente dagli studi di medicina. Ammettere deroghe a tale principio significherebbe rendere possibili abusi, anche nel quadro dell'esame particolare per Svizzeri dell'estero e Svizzeri naturalizzati (consid. 4a-c).
3. Non è applicabile nella fattispecie la norma non scritta che consente di derogare alle prescrizioni sugli esami federali di medicina in presenza di un caso di rigore eccessivo (consid. 4d).