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Regesto

Art. 4 Cost.; art. 6 n. 3 lett. c CEDU (diritto ad un difensore d'ufficio).
Nella valutazione della necessità dell'accusato di essere assistito da un difensore d'ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione, in maniera astratta, la pena di cui l'accusato è minacciato in virtù della legge, ma di tutte le circostanze concrete del caso. Se l'accusato incorre in una pena privativa della libertà che va da qualche settimana sino a qualche mese, il diritto ad un difensore d'ufficio, dedotto direttamente dall'art. 4 Cost., deve, in linea di principio, essere riconosciuto se il caso presenta difficoltà particolari dal profilo dei fatti o del diritto (conferma della giurisprudenza, consid. 2). Nella fattispecie sussistono tali difficoltà (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.