Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Società anonima.
1. Diritto al pagamento dell'ammontare non versato delle azioni. Realizzazione di questo diritto nel fallimento della società (art. 256 LEF; art. 79 cpv. 2 RUF). Diritti dell'aggiudicatario (consid. 1).
2. Alienazione di azioni nominative non interamente liberate. Il trasferimento all'acquirente dell'obbligo di effettuare versamenti presuppone il trasferimento valido delle azioni e il consenso della società; l'iscrizione nel libro delle azioni non ha effetto costitutivo (art. 687 cpv. 1 e 3, 685 cpv. 2 e 4, 686 cpv. 3 CO). (Consid. 2 a 4).
3. Trasferimento di azioni nominative (titoli all'ordine) mediante consegna del titolo non girato, unita a una dichiarazione di cessione fatta su un documento separato (art. 684 cpv. 2 e 967 cpv. 2 CO). L'impegno scritto di trasferire le azioni non può sostituire la dichiarazione di cessione scritta. (Consid. 5 a 9).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 256 LEF, art. 79 cpv. 2 RUF