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Regesto

Art. 8 cpv. 1 Cost.; art. 19, art. 23 LFLP nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004; art. 117 cpv. 2 CO; scioglimento del contratto di affiliazione alla previdenza professionale stipulato tra la datrice di lavoro e la fondazione collettiva.
In caso di liquidazione parziale, la facoltà di operare una deduzione proporzionale sui disavanzi tecnici risulta direttamente dalla legge (consid. 2.1.2), al di fuori di una liquidazione parziale dal principio di uguaglianza (consid. 2.1.6). Nel caso di fondazioni collettive con investimento comune, i fondi liberi delle singole istituzioni previdenziali devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del grado di copertura (consid. 2.2.2). Un grado di copertura esposto nel rapporto di gestione e confermato dall'autorità di controllo e dall'esperto per la previdenza professionale è di regola sufficientemente documentato (consid. 2.3). Basi legali per una rettifica contabile nell'ambito di un contratto di affiliazione (consid. 3.5). Lasciata indecisa la questione di sapere se l'affiliazione di una datrice di lavoro a una fondazione collettiva configuri un rapporto di conto corrente (consid. 3.6).

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Referenzen

Artikel: Art. 8 cpv. 1 Cost., art. 19, art. 23 LFLP, art. 117 cpv. 2 CO