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Regesto

Conto bancario collettivo.
1. Al conto bancario collettivo sono essenzialmente applicabili le disposizioni sul mandato (consid. 2).
2. Il contratto può prevedere che i poteri dei mandanti passino ai loro eredi (consid. 3).
3. I titolari del conto collettivo sono creditori solidali; ognuno di loro è titolare d'un credito; con il pagamento di un creditore cade anche il credito degli altri (consid. 4 e 5).
4. Se un titolare muore, uno degli eredi può infirmare i diritti degli altri titolari convenendo giudizialmente il debitore ai sensi dell'art. 150 cpv. 3 CO; può tuttavia revocare il mandato solo con il consenso degli altri titolari (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 150 cpv. 3 CO