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Regesto

Art. 156 cpv. 1 OG: spese giudiziarie nelle controversie concernenti i rapporti di servizio dei funzionari e degli impiegati federali.
Dal 1o gennaio 1994, la Commissione federale di ricorso in materia di personale federale è l'autorità di ricorso di prima istanza nelle cause concernenti i rapporti di servizio dei funzionari e degli impiegati federali. Il Tribunale federale rimane competente solo se la decisione di questa Commissione viene contestata da una delle parti. Poiché vi sono due istanze di ricorso, non si giustifica più di derogare al principio generale di cui all'art. 156 cpv. 1 OG (cambiamento di giurisprudenza) (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 156 cpv. 1 OG