Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; art. 1 cpv. 2 lett. d e art. 57 PA; art. 96 LRTV; diritto di essere sentito in relazione con la replica in una procedura giudiziaria e in altre procedure.
Un obbligo generale di procedere ad un secondo scambio di scritti non risulta né dalla PA né dalla LRTV. Nella misura in cui le osservazioni dell'autorità precedente o della controparte contengono nuovi elementi, ammissibili dal profilo processuale e suscettibili d'influire sul giudizio da pronunciare, un "diritto di replicare" in senso stretto scaturisce direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Esso si applica in tutte le procedure giudiziarie e amministrative. Da parte sua, il "diritto di prendere conoscenza e di pronunciarsi sulle allegazioni degli altri partecipanti alla procedura", fondato sull'art. 6 n. 1 CEDU, non dipende, ai fini del giudizio da emanare, dalla pertinenza dell'allegazione e si applica in tutti i procedimenti giudiziari anche quelli che non rientrano nella sfera di protezione dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2.3). Non vale invece nelle procedure dinanzi ad altre autorità (consid. 2.5).
L'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva non è un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2.7 e 2.8).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 6 n. 1 CEDU, Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 57 PA, art. 96 LRTV