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Regesto

Art. 24 e 25 LF sulla pesca, art. 25 e 26 OVPF; canalizzazione di un ruscello e dissodamento di rive boscate; obbligo di autorizzazione, ponderazione degli interessi.
Per dissodare la vegetazione ripuale, da considerare quale bosco, di un corso d'acqua pescoso, occorre un'autorizzazione ai sensi degli art. 25 e 26 OVPF, oltre quella stabilita dall'art. 24 LF sulla pesca (consid. 4). Nel decidere sull'autorizzazione in materia di pesca, l'autorità cantonale deve procedere a un'ampia ponderazione degli interessi, ossia tener conto tanto degli aspetti evocati dall'art. 25 LF sulla pesca, quanto di quelli previsti dall'art. 26 OVPF (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 25 e 26 OVPF