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Regesto a

Art. 3, 5 cpv. 1, art. 42 cpv. 1, art. 127 cpv. 1, art. 128 cpv. 4, art. 164 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, art. 182 cpv. 1 e 2, art. 190, art. 196 n. 13 Cost.; art. 38, 160 e 216 cpv. 1 LIFD 1990; art. 68 cpv. 1 LAID 2000. Competenza territoriale per assoggettare all'imposta federale diretta una prestazione in capitale della previdenza, quando il contribuente ha traslocato in un altro Cantone dopo che la prestazione è diventata esigibile.
Principio della legalità in diritto fiscale, in particolare dal profilo dei principi della riserva della legge e della densità normativa. Federalismo di esecuzione nell'ambito dell'imposta federale diretta (consid. 2.2.). Distinzione tra ordinanza legale e amministrativa (consid. 2.3). È il Cantone competente per territorio che ha il diritto ma anche l'obbligo di tassare e di percepire l'imposta federale diretta. L'art. 216 cpv. 1 LIFD 1990 incarica il Cantone competente al momento della scadenza di procedere alla tassazione speciale delle prestazioni in capitale della previdenza. L'ordinanza amministrativa dell'AFC, secondo cui la competenza incomberebbe al Cantone di domicilio in caso di trasloco, viola il diritto federale ed è, di riflesso, inefficace (consid. 2.4).

Regesto b

Art. 3, 44 cpv. 2 e art. 129 cpv. 1 Cost,; art. 120 LIFD; art. 11 cpv. 3, art. 39 cpv. 2, art. 47 cpv. 1 LAID. Dovere, il cui adempimento interrompe la prescrizione, del Cantone ove s'installa il contribuente, rispettivamente del Cantone di domicilio, di comunicare l'acquisizione della prestazione in capitale della previdenza al Cantone che il contribuente ha lasciato, rispettivamente al Cantone competente alla scadenza della prestazione.
Il dovere di lealtà tra Cantoni, specifico all'ambito considerato attinente all'imposta federale, implica che il Cantone in cui si è stabilito ed è attualmente domiciliato il contribuente comunichi spontaneamente e senza indugio l'acquisizione della prestazione in capitale della previdenza al Cantone che il contribuente ha lasciato e che era competente al momento della scadenza della prestazione. L'adempimento di questo obbligo da parte del Cantone ora competente interrompe la prescrizione nel Cantone competente all'origine (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 190, art. 196 n. 13 Cost., art. 129 cpv. 1 Cost, art. 120 LIFD, art. 11 cpv. 3, art. 39 cpv. 2, art. 47 cpv. 1 LAID