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Regesto

Art. 64 ultimo cpv. CP; attenuazione della pena.
L'art. 64 ultimo cpv. CP prevede due condizioni cumulative, ossia che l'agente abbia compiuto 18 ma ancora 20 anni d'età e che non abbia ancora posseduto la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto (consid. 2).
Stabilire se un giovane non possedesse ancora pienamente la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto da lui commesso costituisce una questione di fatto che il giudice deve risolvere in virtù del suo potere d'apprezzamento; al riguardo, egli non deve negare troppo facilmente un'insufficiente consapevolezza dell'illiceità (consid. 3).