Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 15a, 15b cpv. 2, art. 95 cpv. 1 lett. b nonché lett. c e cpv. 2 LCStr; art. 24a cpv. 1, art. 24b cpv. 1, art. 30, 35 e 35a cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC); condizioni e obbligo delle autorità in relazione al rilascio della licenza di condurre definitiva alla scadenza del periodo di prova; campo d'applicazione delle fattispecie penali dell'art. 95 cpv. 1 lett. c nonché cpv. 2 LCStr.
Se le relative condizioni sono adempiute, l'interessato ha diritto al rilascio della licenza di condurre definitiva dal giorno successivo alla scadenza del periodo di prova. Se ragioni afferenti la sicurezza stradale lo impongono, la licenza di condurre dev'essere revocata a titolo preventivo. Una revoca di fatto della licenza di condurre temporeggiando il rilascio della licenza di condurre definitiva non è prevista dalla legge (consid. 1.4).
L'art. 95 cpv. 1 lett. c LCStr si applica a chiunque conduce un veicolo a motore sebbene la sua licenza di condurre in prova sia scaduta con la seconda infrazione che comporta la revoca della licenza. Secondo la sua ratio legis, l'art. 95 cpv. 2 LCStr sanziona invece chiunque conduce un veicolo a motore senza aver seguito la formazione complementare e richiesto il rilascio della licenza di condurre di durata illimitata. La norma non è applicabile se a torto l'autorità non rilascia la licenza di condurre definitiva (consid. 1.5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 95 cpv. 2 LCStr