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Regesto

Art. 5 della Convenzione fra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e sull'esecuzione di sentenze in materia civile del 15 giugno 1869 (RS 0.276.193.491).
1. Nei rapporti franco-svizzeri, la Convenzione di Lugano concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 è unicamente applicabile alle azioni giudiziarie intentate dopo il 1o gennaio 1992 (consid. 2a).
2. L'inapplicabilità ratione personae delle regole sulla competenza della Convenzione franco-svizzera - nella specie l'art. 1 - esclude l'applicazione della procedura di convalida del sequestro prescritta dall'ordinanza del Tribunale federale del 29 giugno 1936 (consid. 2b e 4).
3. La successione di un Francese o di uno Svizzero è aperta nel foro del paese d'origine, indipendentemente dallo Stato in cui si trovava l'ultimo domicilio del defunto (consid. 2c).
4. Nozione di azione successoria. È di natura obbligatoria l'azione di convalida del sequestro tendente al pagamento di una quota ereditaria diretta contro l'erede, che durante la vita del de cujus ha disposto in proprio favore degli averi bancari di quest'ultimo (consid. 3a e c).