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Regesto

Restrizione della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario; art. 960 cpv. 1 n. 1 CC.
Ove una restrizione della facoltà di disporre sia annotata nel registro fondiario per garantire una pretesa, accanto al diritto obbligatorio sorge un diritto reale. La restrizione della facoltà di disporre produce quindi i suoi effetti anche nella procedura d'esecuzione forzata (cambiamento della giurisprudenza).
Per converso, il blocco di un fondo nel registro fondiario ordinato in virtù del diritto cantonale non ha effetto reale. Esso non implica quindi sempre una restrizione della facoltà di disporre.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 960 cpv. 1 n. 1 CC