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Regesto

Art. 704 CO e 85 ORC: deposito del conto profitti e perdite e del bilancio di una società anonima.
1. Il credito del richiedente verso la società dev'essere non solo reso verosimile, ma provato, quantunque non si esigano requisiti troppo severi in proposito; a sua volta, ove intenda sollevare contropretese, la società deve confortare le proprie affermazioni allo stesso modo del richiedente (precisazione della giurisprudenza; consid. 2).
2. Sia l'Ufficio del registro di commercio, sia l'autorità di vigilanza devono applicare il principio inquisitorio e accertare d'ufficio gli elementi di fatto suscettibili di influire sulla decisione (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 704 CO