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Regesto

Imposta sulla cifra d'affari. Concordato con abbandono dell'attivo. Debito della massa o debito ordinario. Art. 316c cpv. 2 LEF, 13 DCA.
1. Le vertenze concernenti la qualifica di un debito (debito della massa o debito ordinario) debbono essere demandate all'autorità - civile o amministrativa - competente a statuire sul merito della pretesa e non all'autorità di vigilanza in materia d'esecuzioni e fallimenti (consid. 1a).
2. L'imposta sulla cifra d'affari dovuta su lavori di costruzione eseguiti prima della concessione della moratoria concordataria è un debito ordinario e non un debito della massa, anche se il pagamento delle fatture relative a questi lavori è intervenuto soltanto dopo la concessione della moratoria (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 316c cpv. 2 LEF