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Regesto

Sequestro.
1. Caducità del sequestro per mancato promovimento di un.azione o di un'esecuzione proprie a convalidarlo (art. 278 LEF). Facoltà del debitore di far constatare la caducità del sequestro dalle autorità di esecuzione. Perenzione di tale facoltà? - L'esistenza e l'esigibilità del credito per il quale è domandato il sequestro non devono essere contestate mediante l'azione di rivocazione del sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF) ma mediante l'opposizione al precetto esecutivo notificato nella esecuzione di convalida del sequestro (consid. 1).
2. Un'azione proposta prima che sia accordato il sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) non può convalidare quest'ultimo che se concerne il credito per il quale il sequestro è stato ottenuto (consid. 2 a).
3. Il sequestro può essere decretato per una domanda di prestazione di garanzie (art. 38 LEF)? Questione lasciata indecisa. In caso affermativo, il decreto di sequestro dovrebbe indicare in modo chiaro che il sequestro sarà eseguito per una tale domanda. Un sequestro operato per un credito pecuniario non può essere convalidato da un'azione intesa alla prestazione di garanzie. Nozione dell'esecuzione forzata che ha per oggetto delle garanzie da prestare, ai sensi dell'art. 38 LEF (consid. 2 b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 38 LEF, art. 278 LEF, art. 279 cpv. 2 LEF, art. 278 cpv. 1 LEF