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Regesto

1. Art. 706 cp. 4 CO. Quando l'azione è intentata già con la domanda d'un esperimento di conciliazione? (consid. 1).
2. Art. 706 cp. 1 CO. Interpretazione d'una deliberazione dell'assemblea generale (consid. 2).
3. Art. 2 cp. 2 CC, art. 686 CO.
a) Commette un abuso di diritto il venditore di azioni nominative che, prima della tradizione, esercita il diritto di voto secondo le istruzioni del compratore per eludere una disposizione statutaria che vincola il trasferimento delle azioni all'approvazione della società (azioni dette vincolate, consid. 3).
b) Una siffatta disposizione statutaria non impedisce al fiduciario di sottoscrivere le azioni e di esercitare il diritto di voto secondo le istruzioni del fiduciante, tranne il caso in cui essi intendano eludere in tal modo una norma legale o statutaria (consid. 4).
4. Art. 689 cp. 2 CO. Il venditore di azioni conserva, fino a quando non le abbia trasferite al compratore, tutti i suoi diritti di azionista, compreso quello di rappresentare altri azionisti all'assemblea quando questo diritto compete statutariamente soltanto agli azionisti (consid. 5).
5. Art. 159 cp. 6 OG. Se il Tribunale federale conferma la sentenza cantonale nel merito, non può statuire sulle spese della giurisdizione canntonale (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: Art. 706 cp, Art. 2 cp, art. 686 CO, Art. 689 cp mehr...