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Regesto

Foro del domicilio. Art. 59 CF.
1. L'azione intesa alla liberazione d'una somma di denaro depositata presso un terzo a garanzia di un credito litigioso non è una pretesa personale se il deposito ha sostituito un diritto di pegno o di ritenzione (consid. 1).
2. La garanzia del foro del domicilio non può essere invocata nei confronti di una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico dell'azione principale, di modo che il giudizio dell'una impone di decidere anche l'altra. Esame della connessione delle due azioni promosse nella fattispecie (consid. 2).