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Regesto

Garanzia della proprietà. Art. 4 CF. Espropriazione materiale. Momento determinante per la fissazione dell'indennità.
Garanzia federale della proprietà; valore, rapporto con le corrispondenti garanzie date dalle costituzioni cantonali (consid. 3).
Estensione del potere d'esame del Tribunale federale nei ricorsi di diritto pubblico per violazione della garanzia della proprietà (consid. 4).
Le disposizioni sull'espropriazione formale sono applicabili direttamente o in via analogica all'espropriazione materiale? (consid. 6).
Momento determinante per la fissazione dell'indennità in caso di restrizioni della proprietà equivalenti ad una espropriazione. L'opinione secondo cui, in mancanza di una prescrizione legale. è il giorno dell'entrata in vigore della restrizione ad essere determinante
- non viola in ogni caso la garanzia della proprietà quando gli effetti equivalenti a quelli d'una espropriazione sono riconoscibili dalla parte lesa e questa può subito far valere le sue pretese d'indennità (consid. 7 b e 9);
- si concilia pure con l'art. 4 CF (consid. 7 c), date le differenze tra l'espropriazione formale e quella materiale (consid. 7 a).
Responsabilità dell'ente espropriante per il ritardo nel giudizio e nel versamento dell'indennità? (consid. 8).