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Regesto

Art. 4 Cost.; arbitrio. Zona destinata a edifici e impianti pubblici.
1. Interpretazione scostantesi dal chiaro testo di una disposizione legale. Decisione di creare fuori del perimetro di un'agglomerazione una zona destinata a edifici e impianti pubblici, ritenuta non arbitraria, benché il § 47 cpv. 1 della legge zurighese sulle costruzioni e sulla pianificazione del territorio prescriva che le zone edificabili debbano essere determinate entro tale perimetro (consid. 2).
2. Contrasto tra il piano d'utilizzazione comunale e il piano direttore cantonale. Non è arbitrario creare in territorio agricolo una zona destinata a edifici e impianti pubblici (consid. 3).
3. Non viola il divieto d'arbitrio né il principio della proporzionalità prevedere per installazioni sportive una zona destinata a edifici e impianti pubblici anziché una zona da lasciare libera da costruzioni (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.