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Regesto

Art. 44 LPGA; delegazione di compiti e diritto di partecipazione dell'assicurato in materia di perizia medica.
L'obbligo dell'assicuratore d'indicare il nome del perito all'assicurato, prima dell'inizio della perizia, si estende al nome del medico incaricato dal perito di determinare l'anamnesi della persona da sottoporre a perizia, di analizzare e di riassumere l'incarto medico o di rileggere il rapporto per verificare la pertinenza delle sue conclusioni (consid. 4.2.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 44 LPGA