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Regesto

Art. 6 n. 2 CEDU; art. 4 Cost.; art. 200 CPP/BE; condanna al pagamento delle spese in caso di abbandono del procedimento penale.
1. La presunzione d'innocenza non vieta di porre le spese di procedura a carico dell'imputato liberato, purché dalla relativa decisione non risulti un apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento. Nella fattispecie l'art. 6 n. 2 CEDU non è stato violato (consid. 2 e 3).
2. a) È arbitrario porre spese a carico di colui il cui comportamento è stato criticabile sotto il profilo etico? Questione lasciata indecisa (consid. 5a).
b) La nozione di comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, quale definita dalla giurisprudenza, non si limita alle violazioni di obblighi risultanti dal diritto privato. Essa si riferisce, in modo generale, alla violazione di qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (consid. 5b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 6 n. 2 CEDU, art. 4 Cost., art. 200 CPP