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Regesto

Art. 260bis cpv. 1 CP; atti preparatori punibili.
La punibilità degli atti preparatori (nella fattispecie, di una rapina) è prevista solo nel caso in cui più atti concreti effettuati conformemente ad un piano determinato permettano di concludere che l'agente rivela una volontà di delinquere di un'intensità tale da doversi ragionevolmente ammettere che egli persisterà nel suo proposito illecito. A tal fine non è necessario che l'agente sia materialmente in procinto di passare all'esecuzione del reato. La legge non esige che gli atti preparatori si riferiscano già ad un reato che abbia assunto una forma sufficientemente concreta per quanto riguarda il luogo, il momento e il modo d'agire.

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Referenzen

Artikel: Art. 260bis cpv. 1 CP