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Regesto a

Art. 34 cpv. 2 Cost.; definizione dei circondari elettorali nell'ambito dell'elezione di un parlamento cantonale secondo il sistema proporzionale.
I quorum naturali che superano il limite del 10 % sono di massima inammissibili nell'ambito di una procedura cantonale di elezione secondo il sistema proporzionale. Nell'esame della questione di sapere se motivi derivanti dalla suddivisione storica del territorio cantonale giustifichino eccezionalmente circondari elettorali con un quorum naturale maggiore, occorre considerare che nell'intento di tutelare le minoranze esistono possibilità per mantenere piccoli circondari elettorali, garantendo nondimeno una rappresentanza che tenga conto della forza dei partiti in Parlamento. Qualora un Cantone non faccia capo a tali possibilità, i circondari elettorali manifestamente troppo piccoli rispetto al limite di riferimento ancora ammissibile del quorum naturale del 10 %, non possono più essere giustificati per la definizione dei circondari neppure quando sussistano importanti motivi storici, federalistici, culturali, linguistici o religiosi (consid. 4).

Regesto b

Art. 34 cpv. 2 Cost.; procedura di elezione proporzionale oltre i circondari elettorali.
La Costituzione del Canton Vallese prevede per l'elezione del Gran Consiglio il sistema proporzionale. Il suo tenore non si oppone all'estensione del sistema elettorale proporzionale all'intero territorio del Cantone, nella misura in cui quali circondari elettorali siano mantenuti i distretti e i semi-distretti. Le autorità cantonali non possono (più) richiamarsi al fatto che la Costituzione cantonale prescrive soltanto una rappresentanza proporzionale per distretti (consid. 5).

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Artikel: Art. 34 cpv. 2 Cost.