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Regesto

Art. 4 Cost. (divieto d'arbitrio); domanda di revisione ai sensi del § 169 CPP/BL fondata su di una dichiarazione scritta di un teste anonimo e tendente a discolpare il condannato, presentata quale mezzo di prova nuovo; valutazione delle prove.
1. Il teste destinato a rimanere anonimo non può essere citato né interrogato; la sua identità non è accertata. Egli non può quindi soggiacere alla comminatoria della sanzione stabilita dall'art. 307 CP ed essere pertanto considerato come un vero teste secondo il diritto di procedura penale.
2. Poiché il teste anonimo non può essere sentito, soltanto la sua dichiarazione scritta costituisce un mezzo di prova nuovo. Tale dichiarazione non permette, da sola, al tribunale di accertare chi ne sia l'autore, di guisa che essa non offre alcuna garanzia di veridicità.
Non è arbitrario, in sede di valutazione delle prove, astenersi dall'esaminare le informazioni contenute nella dichiarazione scritta da un teste anonimo e negare che tale dichiarazione sia idonea a far riaprire il procedimento, salvo che, previo confronto con le altre prove e con gli altri indizi, la credibilità della dichiarazione di cui trattasi aumenti in modo determinante e che la sua esattezza divenga così quasi certa.

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost., § 169 CPP, art. 307 CP