Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 8 cpv. 3 Cost., art. 58a LCit; realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi nell'applicazione di una disposizione transitoria relativa alla naturalizzazione agevolata.
Condizioni di ammissibilità (consid. 1).
Trattamento procedurale di un parere giuridico prodotto tardivamente (consid. 2).
Dall'introduzione dell'uguaglianza tra i sessi nel 1981, rispettivamente dalla sua concretizzazione nella legge sulla cittadinanza, la cittadinanza viene trasmessa allo stesso modo da entrambi i sessi. L'uguaglianza tra i sessi deve essere realizzata anche nell'applicazione della disposizione transitoria che permette di compensare la perdita anteriore della cittadinanza da parte delle donne. Al pronipote, nato nel 1982, di una donna che aveva perso la cittadinanza svizzera per matrimonio nel 1920 e che, come in seguito sua figlia e il figlio di quest'ultima (nonna, rispettivamente padre del richiedente), l'aveva recuperata anni più tardi dopo i corrispondenti adeguamenti legislativi, è quindi aperta la via della naturalizzazione agevolata (consid. 3 e 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 8 cpv. 3 Cost., art. 58a LCit