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Regesto

Art. 195 cpv. 3 e 4, art. 196 e art. 58 cpv. 1 CP; promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani, confisca di un oggetto pericoloso.
Colui che sorveglia delle prostitute e dirige interamente la loro attività è punibile giusta l'art. 195 cpv. 3 CP (consid. 1). Il consenso formale delle interessate non è effettivo se la loro libertà di decisione è fortemente influenzata da condizioni economiche precarie (consid. 1.4).
I presupposti della variante del mantenimento nella prostituzione sono adempiuti se l'autore esercita sulla persona disposta o pronta a uscire dalla prostituzione delle pressioni per impedirle di abbandonare questa attività. Colui che influenza delle prostitute perché non contemplino nemmeno di abbandonare la prostituzione, non adempie invece i requisiti di questa disposizione (consid. 2.3).
Si rende colpevole di tratta di esseri umani colui che ingaggia all'estero delle giovani donne, che vivono in condizioni economiche precarie, per i propri postriboli in Svizzera, servendosi in parte di un intermediario per piazzarle. Il "consenso" puramente formale delle interessate a prostituirsi e a farlo in determinate circostanze non ha alcun valore, se questo è dovuto alle difficili condizioni sociali ed economiche dei loro paesi d'origine (consid. 3).
La confisca da parte del giudice penale di un'arma da fuoco quale oggetto pericoloso, viola il diritto federale se questa non ha alcuna relazione con l'atto delittuoso (consid. 4.1 e 4.2). E riservata l'applicazione di norme della legislazione sulle armi (consid. 4.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 196 e art. 58 cpv. 1 CP, art. 195 cpv. 3 CP