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Regesto

Doppia imposta (art. 46 cpv. 2 Cost.): ripresa fiscale per distribuzione dissimulata di utili da parte di una società che fa beneficiare una consociata in un altro Cantone di forniture o servizi sottoprezzo.
1. Tassazione impugnata con un rimedio giuridico previsto dalla legge cantonale e, simultaneamente, con un ricorso di diritto pubblico fondato sul divieto della doppia imposta: sospensione della procedura davanti al Tribunale federale? (consid. 1)
2. Legittimazione a ricorrere (art. 88 OG) della società che dal profilo economico è legata al contribuente in modo particolare: problema lasciato irrisolto (consid. 2).
3. Doppia imposta:
a) definizione della fattispecie e concetto di utile a norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. (consid. 3a e 3b);
b) casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto una doppia imposta di soggetti fiscali legati economicamente e casi in cui la giurisprudenza ha ravvisato solo un doppio aggravio (consid. 3c e 3d);
c) una ripresa fiscale, quand'anche eccessiva, a carico di una società che effettua prestazioni chiaramente sottoprezzo a una consociata con sede in un altro Cantone non viola di per sé il divieto della doppia imposta; perché ciò avvenga occorre che la società beneficiaria sia tassata a sua volta, nel Cantone di sede, per una parte dell'utile tassato presso l'altra società attraverso la ripresa d'imposta (doppia imposizione attuale; consid. 3e, 3f e 3g);
d) estremi della doppia imposizione attuale negati nella fattispecie (consid. 4 e 5).

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Referenzen

Artikel: art. 46 cpv. 2 Cost., art. 88 OG