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Regesto

Art. 66 cpv. 1 e 2 OAI (in relazione con l'art. 46 LAI).
- Se l'assicurato è capace di discernimento, solo egli stesso, a differenza di quanto vale per l'esercizio del diritto a prestazioni (art. 66 cpv. 1 OAI), può concedere l'esonero dall'obbligo di mantenere il segreto (art. 66 cpv. 2 OAI). Il nuovo art. 66 OAI si fonda su considerazioni relative alla protezione della personalità, sicché una legittimazione di terzi è in ogni caso esclusa. La cifra 1051 cpv. 2 della circolare dell'UFAS sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI) è contraria al diritto federale (consid. 2b e 3d).
- Certificati medici concernenti un assicurato capace di discernimento, assunti all'incarto dell'assicurazione per l'invalidità senza che l'interessato abbia concesso al medico l'esonero dall'obbligo di mantenere il segreto, costituiscono prove illecite, la cui illiceità è da costatare d'ufficio. Un esonero tacito dall'obbligo di mantenere il segreto, derivato dalle circostanze del caso e con effetto a favore della sola amministrazione, è inammissibile. L'illiceità delle prove è prioritaria rispetto alla protezione della personalità mediante limitazione del diritto alla consultazione dell'incarto, in sede giudiziaria amministrativa, del terzo legittimato a presentare richiesta di prestazioni e a ricorrere (consid. 3a, b e c).

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