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Regesto

Annotazione nel registro fondiario di un contratto di locazione (art. 959 CC).
1. Nella procedura volta all'iscrizione di un diritto nel registro fondiario, il potere d'esame dell'ufficiale del registro è limitato all'esame delle esigenze legali specifiche al registro fondiario e alla verifica delle prescrizioni di forma. Il suo esame non comprende invece la verifica del diritto materiale; egli può opporsi all'esecuzione di un ordine giudiziale solo se è evidente che le condizioni legali del diritto da iscrivere non sono adempiute.
2. Condizioni per l'annotazione nel registro fondiario di un diritto di locazione.

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Referenzen

Artikel: art. 959 CC