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Regesto

Art. 752 e 754 segg. CO; responsabilità per il prospetto; responsabilità secondo il diritto della società anonima.
La legittimazione a introdurre un'azione di responsabilità per il prospetto non spetta solamente a chi ha sottoscritto i titoli durante il periodo di offerta, bensì anche ad un ulteriore acquirente qualora le informazioni contenute nel prospetto siano state causali per la sua decisione di procedere all'acquisto (consid. 2).
L'azionista, rispettivamente il creditore societario, che ha subito un danno indiretto non può far valere, a titolo personale, diritti fondati sulla responsabilità. Può per contro procedere, di principio senza restrizioni, per ottenere il risarcimento di un danno diretto. Nell'ambito del fallimento della società il diritto di agire è tuttavia limitato, se anche l'amministrazione del fallimento pretende dagli organi responsabili il risarcimento del danno patito dalla società (precisazione della giurisprudenza; consid. 3).