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Regesto

Vigilanza sulle fondazioni; istituzioni di previdenza a favore del personale (art. 84 cpv. 2, art. 89bis cpv. 4 CC).
1. Un'istituzione di previdenza a favore del personale può investire presso il fondatore i beni della fondazione separati dal patrimonio del fondatore e non provenienti dai contributi dei lavoratori soltanto allorquando osservi i principi di un'amministrazione dei beni fedele e diligente (consid. 3b).
2. Non viola, in linea di principio, il diritto federale l'autorità di vigilanza che, nell'esaminare la situazione finanziaria del fondatore, esige un'attestazione di solvibilità del fondatore emessa da un perito contabile diplomato o da uno specialista con formazione equivalente, pur disponendo del rapporto di gestione (consid. 4, 5).

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Referenzen

Artikel: art. 84 cpv. 2, art. 89bis cpv. 4 CC