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Regesto

Art. 43 num. 1, 2, 4 e 5 cpv. 2 CP; collocamento in una casa d'educazione al lavoro e esecuzione della pena.
1. La quectione di sapere se un condannato, collocato dal giudice in una casa di educazione al lavoro, ma poi trasferito dalla autorità amministrativa in uno stabilimento penitenziario, ha qui espiato la pena, dipende dalla natura del soggiorno in questo stabilimento (consid. 1).
2. Se il condannato trascorre tutta la durata delle misure di educazione al lavoro nello stabilimento penitenziario, siffatto soggiorno equivale alla espiazione di una pena (consid. 2).