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Regesto

Possibilità di sequestrare documenti indicati in un credito, in occasione di una compravendita internazionale mediante credito documentario.
1. Ove siano presentati alla banca corrispondente documenti indicati in un credito ed emessi all'ordine o al nome della banca accreditante, questa ne acquista la proprietà fiduciaria nella misura in cui si tratti di titoli di credito (consid. 2).
2. Se questi documenti si trovano ancora presso la banca corrispondente, la possibilità di realizzarli è ridotta, dato che un aggiudicatario può esigere i documenti solo se siano state soddisfatte le pretese della banca corrispondente relative al rapporto di mandato con la banca accreditante. Quando inoltre, come nella fattispecie, non possono essere sequestrate le pretese della banca accreditante nei confronti dell'ordinante, la vendita all'incanto a condizioni ragionevoli dei documenti in un'esecuzione contro l'ordinante appare talmente complicata da dover essere esclusa. Detti documenti non sono quindi suscettibili di sequestro (consid. 3).