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Regesto

Legge federale 12 dicembre 1940 sullo sdebitamento di poderi agricoli. Art. 1 al. 4 e 90.
Decisione dell'autorità competente secondo la quale un fondo non è sottoposto a detta legge. Menzione nel registro fondiario.
Siffatta decisione vincola l'ufficiale del registro fondiario anche rispetto ad una domanda di iscrizione di un diritto di pegno immobiliare da parte del nuovo proprietario del fondo. In quale caso l'ufficiale del registro fondiario può invitare il richiedente a sollecitare una nuova decisione dell'autorità competente, conformemente all'art. 90 della legge? (consid. 1).
Portata della menzione della decisione negativa nel registro fondiario per l'acquirente del fondo, secondo le regole della buona fede. Art. 2 CC (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 2 CC