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Regesto

Art. 122, 124 e 141 seg. CC; art. 22, 22a, 22b e 25a LFLP; ripartizione delle competenze tra tribunale del divorzio e tribunale competente in materia di previdenza professionale riguardo alla compensazione previdenziale in caso di divorzio.
Laddove il tribunale del divorzio, a conoscenza dell'insorgenza di un evento assicurato - in casu invalidità -, ordina la divisione a metà della prestazione d'uscita sulla base dell'art. 122 CC, il tribunale competente in materia di previdenza deve applicarla, se la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato su questo punto e se le condizioni per l'imputazione di una parte della prestazione medesima sull'indennità adeguata giusta l'art. 22b LFLP sono adempiute (consid. 1.3, 4.2 e 4.3).

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Referenzen

Artikel: art. 122 CC, art. 22b LFLP