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Regesto

Art. 6 cpv. 1 LC; legittimazione attiva dell'associazione.
1. Il diritto di proporre azione spetta in proprio ad un'associazione, quando essa stessa è danneggiata o minacciata nei suoi interessi da un ostacolo illecito alla concorrenza (consid. 1).
2. Secondo il senso e lo scopo della legge un'associazione può inoltre agire in proprio nome, ma nell'interesse dei suoi membri danneggiati od ostacolati, se persegue lo scopo statutario della difesa degli interessi dei propri membri e se questi sono a loro volta legittimati all'azione (consid. 2 - 4).
3. Le condizioni perché un'associazione possa agire nell'interesse dei suoi membri sono adempiute nella fattispecie (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 6 cpv. 1 LC