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Regesto

Art. 15 cpv. 3 LAINF, art. 24 cpv. 1, art. 24 cpv. 4 e 5 OAINF in relazione con l'art. 26 cpv. 1 OAI.
Qualora l'assicurato fosse già prima dell'infortunio limitato nella sua capacità d'esercitare l'attività lucrativa per causa di malattia o infortunio, beneficiando per tale motivo di una rendita, la determinazione del guadagno assicurato non avviene secondo l'art. 24 cpv. 1 OAINF, bensì conformemente ai capoversi 4 e 5 di detta disposizione, laddove la perdita di guadagno dovuta all'invalidità costituisca la ragione principale del salario ridotto percepito dall'assicurato nel corso dell'anno precedente l'infortunio (precisazione della giurisprudenza).

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Referenzen

Artikel: Art. 15 cpv. 3 LAINF, art. 24 cpv. 4 e 5 OAINF, art. 26 cpv. 1 OAI, art. 24 cpv. 1 OAINF