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Regesto

Lett. a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (6a revisione AI, primo pacchetto di misure).
Nell'ipotesi in cui una rendita è soppressa fondandosi a torto sull'art. 17 cpv. 1 LPGA invece che sulla lett. a cpv. 1 delle disposizioni finali della LAI, di modo che il termine di due anni previsto alla lett. a cpv. 3 delle disposizioni finali della LAI decorre dal momento della notifica del giudizio cantonale, la rendita finora versata deve essere mantenuta durante questo lasso di tempo (consid. 5).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 17 cpv. 1 LPGA