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Regesto

Art. 12 LPN e art. 33 LPT; protezione della natura e del paesaggio; legittimazione a ricorrere delle associazioni.
1. Ricorso delle associazioni aventi un'importanza nazionale giusta l'art. 12 LPN: riepilogo della giurisprudenza. Oggetto di questa disposizione sono le decisioni cantonali prese nel corso dell'adempimento dei compiti della Confederazione, ai sensi dell'art. 24sexies cpv. 2 Cost. e 2 LPN; in linea di principio, ciò non è il caso dell'adozione, secondo il diritto cantonale, di un piano di progetto stradale, anche se lo stesso deve comportare la demolizione di un vecchio ponte menzionato, quale oggetto d'importanza regionale, nel progetto di inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (consid. 2).
2. Rimedi di diritto cantonali giusta l'art. 33 LPT; un'associazione che non è legittimata ad interporre un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non può prevalersi, davanti alla giurisdizione cantonale, delle garanzie di procedura enunciate dall'art. 33 cpv. 3 LPT (consid. 3c).

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Referenzen

Artikel: Art. 12 LPN, art. 33 LPT, art. 24sexies cpv. 2 Cost., art. 33 cpv. 3 LPT