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Regesto

Autorizzazione di dissodamento.
Il principio posto dall'art. 26 cpv. 3 OVPF, secondo cui gli interessi finanziari non sono considerati necessità preponderante, si applica anche alle domande di dissodamento presentate da enti di diritto pubblico. Il fatto che una collettività pubblica abbia bisogno di mezzi finanziari per un'opera importante d'interesse pubblico e che incontri difficoltà a finanziarla con le proprie risorse ordinarie non costituisce un motivo sufficiente per autorizzare un dissodamento destinato a rendere possibile la vendita di terreno edificabile e garantire così il finanziamento dell'opera (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 26 cpv. 3 OVPF