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Regesto

Art. 29 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste, del 1o ottobre 1965 (OVPF); ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico.
Delimitazione tra il principio, stabilito dal diritto federale, della conservazione dell'area boschiva (art. 29 cpv. 1 OVPF), e le disposizioni del diritto cantonale che disciplinano le distanze delle costruzioni dal bosco (art. 29 cpv. 2 OVPF) (complemento a DTF 107 Ia 337) (consid. 3a, b).
Legittimazione ricorsuale nella procedura cantonale - art. 103 lett. a OG.
Ove si tratti di esaminare in una procedura di rilascio di una licenza edilizia la conformità di una costruzione al diritto forestale federale, il diritto cantonale deve garantire la legittimazione a fare opposizione e a ricorrere almeno nella stessa misura di quanto previsto dal diritto federale (consid. 3c).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 107 IA 337

Artikel: art. 29 cpv. 1 OVPF, art. 29 cpv. 2 OVPF, art. 103 lett. a OG