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Regesto

Art. 56 cpv. 3 e 5 LPP; garanzia di prestazioni di un istituto di previdenza comune.
Gli assicurati, che sono aggregati con il medesimo contratto di affiliazione a un istituto di previdenza, costituiscono una cassa pensioni nel senso dell'art. 56 cpv. 3 LPP. Un istituto di previdenza comune può pertanto rivolgersi al Fondo di garanzia LPP per ottenere la garanzia delle prestazioni per un collettivo di assicurati insolvente (consid. 4).
Il ricorso abusivo all'obbligo di garanzia del Fondo di garanzia LPP a norma dell'art. 56 cpv. 5 LPP comprende sia l'insolvenza provocata abusivamente sia l'aumento abusivo di prestazioni. Le violazioni del dovere di diligenza che conducono all'insolvenza di un istituto di previdenza, rispettivamente di una cassa pensioni affiliata, devono essere in primo luogo fatte valere secondo la procedura dell'art. 56a LPP (regresso). L'insolvenza provocata da terzi non è accollata al richiedente (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 56 cpv. 3 e 5 LPP, art. 56 cpv. 3 LPP, art. 56 cpv. 5 LPP, art. 56a LPP