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Regesto

Commercio di fondi agricoli. Art. 218-218 quater CO.
Causa civile (consid. 1).
Nozione di fondo agricolo ai sensi dell'art. 218 CO; la decisione sul carattere agricolo di un fondo pronunciata dall'autorità cantonale competente giusta l'art. 218 bis CO non vincola il giudice civile (consid. 2).
L'attribuzione di un fondo ad un erede nel quadro della divisione ereditaria è un'acquisizione ai sensi dell'art. 218 CO; in tal caso, il termine di divieto di rivendita non comincia a decorrere che dal giorno dell'iscrizione della proprietà nel registro fondiario (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 218 CO, art. 218 bis CO