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Regesto

Diritto al difensore d'ufficio; art. 4 Cost., art. 6 CEDU.
1. L'art. 4 Cost. che conferisce ad ogni cittadino il diritto di beneficiare di un minimo di tutela giuridica e di mezzi di difesa, non garantisce all'imputato il diritto di esigere il cambiamento del proprio difensore di ufficio sino ad ottenere quello di sua convenienza. L'autorità incaricata di designare il difensore deve peraltro procedere ad un esame appropriato delle circostanze del caso concreto (consid. 1c, d).
2. La garanzia costituzionale sopra menzionata non è violata per il solo fatto che il difensore d'ufficio non si renda interprete del convincimento e dei mezzi del suo cliente, salvo che risulti manifestamente dalle circostanze che tale attitudine del difensore abbia dato luogo ad un grave pregiudizio per l'imputato (consid. 1e).
3. L'art. 6 CEDU non stabilisce in questo ambito alcuna garanzia che ecceda quelle che il Tribunale federale ha dedotto dall'art. 4 Cost. In particolare, esso non conferisce all'imputato il diritto di scegliere il proprio difensore o di decidere in qual modo debba aver luogo la difesa (consid. 1 f).

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Referenzen

Artikel: art. 4 Cost., art. 6 CEDU