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Regesto

Tasse di bollo federali. LF del 27 giugno 1973 (LTB).
1. Incombe alla giurisprudenza di definire la nozione di obbligazione imponibile ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. a LTB; elementi che devono essere presi in considerazione (consid. 2a).
2. Il credito accordato dalla banca X alla Repubblica federale di Germania non può essere assimilato a un prestito garantito da obbligazioni. Né possono essere assimilati ad obbligazioni di cassa imponibili secondo la LTB i riconoscimenti di debito rilasciati dall'Amministrazione del debito pubblico di tale Stato con riferimento alla menzionata operazione: quest'ultima ha avuto luogo in circostanze particolari ed eccezionali, di guisa che le fa difetto uno degli elementi essenziali dell'obbligazione di cassa soggetta alla tassa di bollo, ossia l'emissione regolare e continua di titoli (consid. 2b).
3. Interessi del credito per restituzione della tassa di bollo a torto riscossa (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 13 cpv. 2 lett. a LTB